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Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Novembre 2013

Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Regolamento di attuazione alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo I
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 
Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 
Art. 4 - Comunicazione dell'inizio del procedimento 
Art. 5 - Partecipazione al procedimento 
Art. 6 - Termine finale del procedimento 
Art. 7 - Denuncia di inizio di attività sostitutivo dell'atto di consenso da parte del Comune 

 

Capo I

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio della Giunta o di altri organi deliberati vi sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti del Consiglio e della Giunta o degli altri organi deliberativi si concludono con un provvedimento espresso nel termine di 45 giorni di cui all'art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero in quello indicato da altra fonte legislativa o regolarmentare.

Art. 2 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile dell'Ente compente per materia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, a protocollo, della richiesta o della proposta.

Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza risultante dal timbro di protocollo.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonchè il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D.P.R. 25-1-1994, n. 130.

Art. 4 - Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o regolamento nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuaibili cui dal provvedimento
possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al com ma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responso preposto all'unità organizzativa competente, il quàle è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di 10 giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal procedimento dell'art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5 - Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lett. a), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio del Segretario/a sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prenderne visione degli atti del procedimento (art. 11 e segg.). 
2. Ai sensi dell'art. 10, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

Art. 6 - Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, nel caso di provvedimenti recettizi, essi si riferiscono al momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione o alla data della notificazione nei modi di legge.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi prolungato dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi l e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservan-
za del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo, rinviando, per quanto riguarda i termini, alle indicazioni fornite in merito dall'organo controllante.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile deCorso di un determinato tempo dalla presentazione della
domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione.
7. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati al comma 2 dell'art. 1 si intendono modificati in conformità.

Art. 7 - Denuncia di inizio di attività sostitutivo dell'atto di consenso da parte del Comune
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.


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