Autocertificazione
L' autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto. Dall'entrata in vigore del T.U. n. 445/2000 le amministrazioni e gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione: una richiesta in tal senso costituisce violazione dei diritti d'ufficio, con possibili azioni giudiziarie penali. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. |
Chi può autocertificare
Chi ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione Cosa succede se si dichiara il falso, validità della dichiarazione e autenticazione della firma |
Le dichiarazioni sostitutive (Autocertificazione) |
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Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni |
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Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà |
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Dichiarazione per residenza all'estero |
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