VERSAMENTO PRIMA RATA (ACCONTO) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - CHIARIMENTI
Con riferimento alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 03/06/2020, la quale prevede la possibilità di versamento dell’acconto dopo la scadenza del 16 giugno 2020 e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, si chiarisce che detta disposizione opera sui versamenti dell’imposta destinata al Comune e non su quella di spettanza statale, relativa all’aliquota di base (7,6 per mille) sui fabbricati del gruppo catastale D (risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/DF dell’8 giugno 2020).
Per i versamenti dell’imposta di spettanza del Comune eventualmente effettuati oltre il 16 giugno 2020 ed entro il 31 luglio 2020, si ribadisce che lo stato di difficoltà economica deve essere attestato, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020 utilizzando il modello predisposto dal Comune.
Per i versamenti dell’imposta di spettanza dello Stato (codice tributo 3925) il termine di versamento della prima rata (acconto) rimane fissato al 16 giugno 2020.
Eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono comunque sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”.
La tabella che segue riepiloga le sanzioni (da determinarsi in sede di versamento tardivo unitamente agli interessi) dovute in caso di ravvedimento operoso.