IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - NOTA INFORMATIVA
Il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell’Imposta municipale propria (IMU).
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 66 del 03/06/2020 è stato disposto che, limitatamente ai contribuenti con comprovate difficoltà economiche da attestarsi, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020 su modello predisposto dal Comune, il versamento dell’acconto può essere effettuato dopo la scadenza del 16 giugno 2020 e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2020 senza che siano applicate sanzioni ed interessi.
Inoltre, l’art. 177, comma 1, del D.L. n.34/2020 stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, non è dovuta la prima rata dell’IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’acconto per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti è pari alla metà dell’imposta dovuta per il primo semestre con applicazione dell’aliquota (e della detrazione) <span >dell’anno precedente (delibera della commissione Straordinaria n° 38 del 25/03/2019).
Il versamento della seconda rata (saldo) dell’imposta dovuta in ragione d’anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2020, sulla base delle seguenti aliquote (aliquote e detrazioni IMU 2020) approvate con deliberazione dalla Commissione Straordinaria n. 65 del 03/06/2020 per l’anno 2020:
Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2020.
L’IMU non è dovuta se l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 5,00 annui.
Chi deve pagare l’IMU:
- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, il quale è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Al fine di calcolare l'importo da versare, i contribuenti possono utilizzare lo strumento di calcolo online, cliccando sull'immagine sottostante:
AIRE (Aggiornamento 2020)
Dal 2020, con l’entrata in vigore della Legge n. 160/2019 (art. 1, commi 738/787), per i contribuenti AIRE non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Pertanto tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.
DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione IMU, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Sono consultabili le istruzioni ministeriali relative alla compilazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il pagamento IMU si utilizza il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 IMU terreni (destinatario il Comune)
- 3916 IMU aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3918 IMU altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3925 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario STATO)
- 3930 IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento destinato a Comune)
- 3939 IMU immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (destinatario Comune)
Il CODICE CATASTALE del comune di SOGLIANO CAVOUR è I780.
Versamento IMU dall'estero: i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato versano l’IMU utilizzando il modello F24. Nel caso ciò non fosse possibile occorre:
- per la quota Comune effettuare un bonifico in favore del Comune di Sogliano Cavour (LE)
(codice BIC BPPIITRRXXX) utilizzando il codice IBAN: IT85P0760116000000061938635 - per l’eventuale quota dello Stato effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia
(codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN: IT02G0100003245348006108000
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune e i relativi codici tributo;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare:
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 64 del 03/06/2020;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n°67 del 03/06/2020 con cui sono stati adottati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU.