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Ultimo aggiornamento: Lunedì 04 Luglio 2016

Funzioni e competenze del Consiglio Comunale

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Gli articoli dello Statuto relativi al Consiglio Comunale 

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ART. 12 - IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo, quale espressione diretta della comunità amministrata, depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria dell'autonomia del Comune ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:
1) Deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
2) Approvare i regolamenti comunali;
3) Determinare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
5) Approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari.
6) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
7) Approvare il conto consuntivo;
8) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi (Piani Particolareggiati e di recupero), i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi.
9) Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
10) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
11) Determinare l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
12) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
13) Affidare attività o servizi, mediante convenzione;
14) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
15) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
16) Approvare le delibere relative alla contrattazione di mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari;
17) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli anni successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
18) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Sindaco, o del Segretario e di altri funzionari dirigenti;
19) Istituire, a norma dell'art. 19 della L. 25/03/1993, n° 81 commissioni di indagine sull'attività amministrativa. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare;
20) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
21) Definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina al di fuori dei casi di cui sopra, i rappresentanti del Consiglio Enti, Aziende ed Istituzioni la cui nomina è ad esso riservato dalla legge;
22) Istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze.

ART. 14 - ELEZIONE E DURATA
1) Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3) Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 15 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, inteso come diritto di proporre modifiche ed integrazioni alle proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio.
4) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

ART. 16 - CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE
1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni, il Seggio che perdurante il mandato, rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2) I consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria di cui all'art. 18 senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art.45 c.1 del D.Lgs. 267/2000.
5) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo e indirizzate al Consiglio Comunale per iscritto. Devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, la quale deve avvenire entro 20 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 17 - PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE
1) La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2) In tale seduta il Consiglio Comunale, procede alla convalida degli eletti, davanti allo stesso Consiglio il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione e successivamente comunica la composizione della Giunta.
3) L'adunanza è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto sino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza di numero legale, il Sindaco provvede a riconvocare e riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
4) Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tali linee programmatiche sono approvate con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco e ad esse deve ispirarsi l'attività del Sindaco, della Giunta e degli organi burocratici dell'Ente.
5) I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
6) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano il maggiore di età.
7) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
8) È fatto obbligo ad ogni Consigliere Comunale depositare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della proclamazione e con periodicità annuale, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche accompagnata da una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
9) È fatto altresì obbligo ad ogni consigliere comunale presentare una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Il deposito della succitata documentazione e dichiarazioni dovranno essere fatte presso l'Ufficio del Segretario Comunale ove saranno a disposizione della cittadinanza.
10) In caso di inadempienze degli obblighi di cui sopra, il Presidente del Consilio diffida il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15. Nel caso in cui il Consigliere diffidato non provvede, il Presidente propone al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva, la censura nei confronti del consigliere inadempiente e informa dell'accaduto il Prefetto.
11) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 18 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la comunicazione della composizione della giunta, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente scelti tra i consiglieri assegnando uno dei due alla minoranza.
2) L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui nessun consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
3) Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio procede all'elezione, nel suo seno, di un Vice presidente con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
4) La deliberazione di nomina del Presidente e del suo Vice è immediatamente eseguibile e la seduta consiliare prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.
5) In sede di prima applicazione si procederà alla nomina del Presidente e del suo Vice nel primo Consiglio Comunale utile dopo l'entrata in vigore della modifica dello Statuto Comunale che abbia introdotto le nomine in oggetto.

ART. 19 - REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1) Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico congiuntamente o disgiuntamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco. In tal caso il Consiglio Comunale é convocato dal Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.
2) La votazione sulla proposta di revoca cui partecipano il Presidente e il Vice Presidente avviene a scrutinio segreto.
3) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Comunale per la elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui siano revocati sia il Presidente che il Vice Presidente a tale incombenza provvede il Sindaco.

ART. 20 - POTERI
1) Il presidente del Consiglio sentito il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento il Consiglio é convocato e presieduto dal Vice Presidente. La prima seduta é convocata dal Sindaco.
2) Qualora sia stato convocato il Consiglio Comunale e prima dell'inizio della seduta siano contemporaneamente assenti o impediti il Presidente e il Vice Presidente, tale seduta é presieduta dal Sindaco.
3) Oltre a quanto previsto dal comma 1 il Presidente:
a. rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
b. è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto é ridotto a non più di 5 giorni quando i richiedenti motivano la particolare urgenza della trattazione;
c. dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite presentate dal Sindaco, dalla Giunta, o da un quinto dei Consiglieri;
d. presiede e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;
e. nomina tre Consiglieri-scrutatori per la verifica dei voti palesi e segreti, espressi dal Consiglio nelle votazioni;
f. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
g. firma insieme al Segretario Comunale i verbali delle deliberazioni;
h. insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
i. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
j. assegna e trasmette alle commissioni consiliari competenti le proposte di deliberazioni consiliari.

ART. 21 - INDENNITÀ
1) Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dal D.Lgs. 267/2000 Capo IV "Status degli amministratori locali".
2) Al Presidente con indennità di carica non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

ART. 22 - RAPPORTI FRA IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO
1) Il Presidente istituisce l'ufficio di Presidenza con il compito di garantire i rapporti secondo quanto stabilito nel regolamento tra lo stesso ufficio e i consiglieri e per favorire i compiti e le funzioni dei consiglieri.
2) All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
3) Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste.

ART. 23 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI (Atto c.c. n.16 del 29/11/2013 - Modifica statuto comunale)
1) Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
2) Nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri.
3) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento prevede la seduta segreta.
5) Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
6) Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
7) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 24 - REGOLAMENTO INTERNO
1) Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART. 25 - COMMISSIONI CONSILIARI
1) Il Regolamento del Consiglio Comunale determina poteri, composizione, organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale.
Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
2) Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché esprimono parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dal Regolamento e degli atti istitutivi.
3) Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
4) Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5) Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta. Le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un consigliere dell'opposizione.
6) Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

Pagina creata ( Mercoledì 16 Ottobre 2013 )
 
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