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Ultimo aggiornamento: Venerdì 01 Luglio 2016

Funzioni e competenze della Giunta

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (Art. 48, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

Gli articoli dello Statuto relativi alla Giunta

Vai alla Sezione "Statuto"

ART. 26 - LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) Essa delibera su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3) Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o dal Vice Sindaco e non sono pubbliche.
4) Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Sindaci Revisori o i Funzionari del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
5) Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza ad un particolare Settore dell'Amministrazione al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi Comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione.
6) Gli Assessori esterni esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse; essi partecipano alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto nonché alle adunanze del Consiglio comunale con le funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
7) La partecipazione degli Assessori esterni alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
8) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o altro funzionario comunale.
Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2) Spetta in particolare:
a) Dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio ed adottare i provvedimenti di gestione conseguenti dagli atti programmatici;
b) Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
c) Adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
d) Adottare la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ed i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge;
e) Provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere, già compresi in programmi e progetti preliminari di opere pubbliche approvate dal Consiglio Comunale;
f) Deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento, già prevista in altro atto fondamentale del Consiglio.
g) Deliberare, nei casi di urgenza, e previo parere favorevole della commissione competente, ove esiste, da esprimere entro cinque giorni dalla richiesta e da considerare favorevole qualora non espresso nei termini, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art.42 c.4 del D.Lgs. 267/2000;
h) Deliberare degli storni di fondo con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità, limitatamente ai soli prelievi dai fondi di riserva.
i) Affidare gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori, già prevista in altro atto fondamentale del Consiglio.
j) Deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
k) Attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
l) Deliberare in materia di liti attive e passive, salvo quanto disposto dal successivo art.31, lettera c) previo parere della competente commissione, ove esiste, in materia di rinunce e transazioni, già prevista in altro atto fondamentale del Consiglio, che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;
m) Approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

ART. 28 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che può variare da un minimo di quattro ad un massimo di sei e comunque nella composizione massima prevista dalle norme legislative vigenti al momento della nomina, nominati dal Sindaco stesso, con l'obbligo di prevedere la presenza di entrambi i sessi nel rispetto della normativa sulle pari opportunità.
2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la seduta il Vice Sindaco, o in sua assenza (di quest'ultimo) l'Assessore anziano.
3) Possono essere eletti assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La Giunta comunale, nella sua prima seduta, procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extra consiliari.

ART. 29 - NOMINA DELLA GIUNTA
1) I componenti della Giunta, tra cui un Vice - Sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2) Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.
3) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4) Oltre il caso di incompatibilità previsto nel secondo comma, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5) La Giunta Comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 30 - IL VICESINDACO
1) Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottato ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 267/2000.
2) Il Vicesindaco è nominato, unitamente agli altri componenti della Giunta, dal Sindaco, dal quale riceve delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
3) Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco,nei casi di cui all'art.28 comma 1.
4) Qualora sia assente anche il Vicesindaco le funzioni obbligatoriamente sono svolte dall'Assessore più anziano di età. Qualora il Vicesindaco non sia membro facente parte del Consiglio Comunale, nel caso di assenza del Sindaco alla presidenza del Consiglio Comunale è chiamato il Consigliere anziano.

ART. 31 - MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI
1) Il Voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votato per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario Comunale.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3) La seduta consiliare per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.
4) Le dimissioni di un singolo Assessore vanno presentate al Sindaco.

ART. 32 - DECADENZA
1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.
2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
3) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.
4) La decadenza dalla qualità di Sindaco e di Assessore avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ed è promossa e pronunciata in conformità alle norme stabilite dall'art.59 del D.Lgs. 267/2000.
5) L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
6) La decadenza dell'Assessore è promossa e pronunciata nei modi previsti dal regolamento.


Pagina creata ( Mercoledì 16 Ottobre 2013 )
 
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