Accesso civico
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”
A chi è rivolto
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato. La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza e può essere presentata in qualsiasi momento.
Modalità e termini di presentazione
Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- direttamente o tramite posta ordinaria: Responsabile per la Trasparenza, c/o ufficio protocollo Comune di Sogliano Cavour (Le), Piazza A. Diaz - 73010;
- tramite Posta Certificata (PEC): Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Modulistica e regolamento
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi aggiornato al D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che modifica ed integra il D. Lgs. n. 33/2013 - approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 20/02/2020
- Allegato A - Istanza di accesso civico per la pubblicazione obbligatoria di documenti, dati e informazioni (art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
- Allegato B - Istanza di accesso generalizzato per richiedere la visione o la copia di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente (art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
- Allegato C - Opposizione del controinteressato all'istanza di accesso generalizzato (art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
- Allegato D - Richiesta di riesame da parte dell'interessato nei casi di diniego totale o parziale ovvero di mancata risposta dell'istanza di accesso generalizzato a documenti, dati e informazioni (art. 5,comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
- Allegato E - Richiesta di riesame da parte del controinteressato nel caso di accoglimento totale o parziale dell'istanza di accesso generalizzato presentata da terzi pregiudizievole di suoi interessi privati (art. 5,comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Registro degli accessi: In questa sezione l'amministrazione dell'Interno pubblica l'elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309). Vai alla sezione dedicata