IMU

Il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell’Imposta municipale propria (IMU).

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 03/06/2020 è stato disposto che, limitatamente ai contribuenti con comprovate difficoltà economiche da attestarsi, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020 su modello predisposto dal Comune, il versamento dell’acconto può essere effettuato dopo la scadenza del 16 giugno 2020 e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2020 senza che siano applicate sanzioni ed interessi.

Inoltre, l’art. 177, comma 1, del D.L. n.34/2020 stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, non è dovuta la prima rata dell’IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’acconto per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti è pari alla metà dell’imposta dovuta per il primo semestre con applicazione dell’aliquota (e della detrazione) dell’anno precedente (delibera della commissione Straordinaria n. 38 del 25/03/2019).

Il versamento della seconda rata (saldo) dell’imposta dovuta in ragione d’anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2020, sulla base delle seguenti aliquote (aliquote e detrazioni IMU 2020) approvate con deliberazione dalla Commissione Straordinaria n. 65 del 03/06/2020 per l’anno 2020

 

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