Ai fini della prevenzione del fenomeno e della salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, come ogni anno, è stata emanata un'ordinanza sindacale per disporre obblighi e divieti da rispettare nelle aree a rischio di incendio boschivo e di interfaccia e in quelle alle stesse adiacenti.
Il provvedimento vieta di accendere fuochi di ogni genere, di far brillare mine o usare esplosivi, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, le cosiddette lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ed, infine di transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022