Dal Comune

IL SINDACO RENDE NOTO 

Il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. del 21/04/2021 formato dai seguenti articoli:
Art. 1 Finalità e obiettivi: Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a dame immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
Art. 2 Divieti su aree a rischio di incendio boschivo: Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; • far brillare mine o usare esplosivi; • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro - selvo - pastorali nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; * abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Art. 3 Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale: Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché dalle linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
Art. 4 Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB: Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell’ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all’all’art. 16 della Legge regionale n. 18 del 30.11.2000 e all’art. 18 della Legge regionale n. 7 del 10.03.2014 e a dame tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.
Art. 5 Sanzioni: Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR 266 del 30/04/2018, sarà punita a norma dell’art. 10 L.R. 353/2000.
Art. 6 Vigilanza: Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.
Art. 7 Osservanza delle norme: Ai fini deir osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 8 Pubblicazione: Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Art. 9 Entrata in vigore: Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 10 Disposizioni finanziarie: Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.
Bari, 21 aprile 2021- F.to Emiliano”

ORDINA

1. IL RISPETTO di tutte le norme riportate nella L.R. n.38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.P.G.R. n. 115 del 21.04.2021 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021,ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R.53/2019”;
2. AI PROPRIETARI ED AI CONDUTTORI, a qualsiasi titolo,dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/o urbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonchè di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione; tanto al fine di evitare la propagazione incendi e rischi igienico – sanitari. I suddetti soggetti hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 10 GIUGNO 2021, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati periodicamente;
3. AI PROPRIETARI, GESTORI E I CONDUTTORI di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di realizzare entro il 10 GIUGNO 2021, una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti;
4. ALLA PROVINCIA DI LECCE ED AL CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO-LI FOGGI, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Dovranno essere effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tendesse a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
5. AI PROPRIETARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI SUPERFICI BOSCATE confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche  eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
6. AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI SUPERFICI BOSCATE confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri [salvo diversamente disposto dalle norme regionali], libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
7. A TUTTI I CITTADINI, durante il periodo di grave pericolosità di incendio DAL 15 GIUGNO 2021 AL 15 SETTEMBRE 2021 in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ORDINA pertanto

a tutti i cittadini l'osservanza di quanto innanzi riportato e, nel contempo, demanda al Settore Tecnico ed al Servizio Protezione Civile del Comune di Sogliano Cavour gli adempimenti tecnici di competenza come previsti nel suddetto sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n. 115/2021, oltre che di tutte  le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.

INVITA

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i numeri telefonici seguenti:
·          1515 GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DELLO STATO
·          115 VIGILI DEL FUOCO
·          0836/543803 COMANDO DI POLIZIA LOCALE

AVVERTE E DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente ordinanza, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7- 8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel  pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000. Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00- euro ad un massimo di 500,00- euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.


DICHIARAZIONE STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2021

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