1. Soggetti

Possono presentare la segnalazione:

- i dipendenti del Comune di Sogliano Cavour;

- i dipendenti di organismi di diritto pubblico enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo del Comune ex art. 2359 c.c.;

- i lavoratori ei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Sogliano Cavour, nonché i dipendenti dei concessionari di pubblico servizio in favore del Comune;

- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Sogliano Cavour;

- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Sogliano Cavour che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore del Comune di Sogliano Cavour;

- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune di Sogliano Cavour;

Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Sogliano Cavour.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

2. Oggetto della segnalazione

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 il dipendente pubblico può segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tra queste rientrano:

- Illeciti civili;

- Illeciti amministrativi;

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;

- Illeciti penali;

- Illeciti contabili;

- Irregolarità tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023;

- Violazioni del diritto dell’U.E. e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’U.E.;

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

La segnalazione deve essere circostanziata tramite l’indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dell’esposto, deve riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

L’istituto non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

3. Procedure di segnalazione

Il dipendente che intende effettuare la segnalazione, può utilizzare un canale interno, ovvero uno esterno.

Il Whistleblowing interno

Nel caso di whistleblowing interno i lavoratori o le terze parti di un’organizzazione (pubblica o privata) possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza utilizzando specifici canali interni comunicativi.

Questo Ente ha aderito al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia. Le segnalazioni potranno pertanto essere inoltrate mediante l’utilizzo della piattaforma telematica resa disponibile al seguente link: https://soglianocavour.whistleblowing.it/ 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all’atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna.

Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto se non coinvolto nell’illecito; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica.

I soggetti interni sono tenuti ad informare il responsabile per la prevenzione della corruzione circa i provvedimenti adottati.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni all’amministrazione avviene previo oscuramento dei dati identificativi del segnalante e con la sola indicazione del contenuto. Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

L’attività di gestione delle segnalazioni dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012.

Il Whistleblowing esterno

Il whistleblowing esterno comporta che la segnalazione di un illecito viene fatta direttamente all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

La segnalazione esterna può essere effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:

1) Se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni

2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Questo Ente ha aderito al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia. Le segnalazioni potranno pertanto essere inoltrate mediante l’utilizzo della piattaforma telematica resa disponibile al seguente link: https://soglianocavour.whistleblowing.it/ 

4. Tutela della riservatezza del whistleblower

L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, da tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. devono essere effettuate.

In base all’art. 54-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’Ordinamento.

La tutela del segnalante non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso sia stata resa con dolo o colpa grave, nonché nelle ipotesi di reato di calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Inoltre, l’anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (come per es. nel caso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di controllo).

Il D.Lgs. n. 24/2023 estende le medesime tutele di riservatezza del segnalante anche a:

  • Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
  • Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
  • Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
  • Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

5. Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante

Il segnalante non può subire ritorsioni, perpetrate con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano:

  1. a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  2. b) retrocessione di grado o mancata promozione;
  3. c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  4. d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  5. e) note di demerito o referenze negative;
  6. f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  8. h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  9. i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  13. m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. n) annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Ogni forma di ritorsione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata all’ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

6. Ulteriori mezzi di segnalazione

La divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto, quale ulteriore modalità di segnalazione, la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono:

1) ad una segnalazione interna a cui l’amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Denuncia all’Autorità giudiziaria

Il segnalante può altresì rivolgersi alle Autorità giudiziarie. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

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